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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


Art. 1 – Normativa contrattuale

1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali dell’acquirente non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto dal venditore; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’efficacia delle presenti condizioni generali, con cui dovranno venir comparate. Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (in seguito denominato “il Contratto”).

1.2 Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIP, CPT, ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto.

1.3 Tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti condizioni generali, saranno disciplinati dalla legge italiana e, ove il compratore abbia la propria sede d’affari all’estero, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l’11 aprile 1980, e ciò anche nel caso in cui il compratore abbia la propria sede legale in uno Stato non firmatario.

1.4 L’accettazione di un Contratto da parte del compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti condizioni generali. Nel caso in cui il venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del Contratto, una Conferma d’ordine, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella Conferma d’ordine, salvo che il compratore li obietti per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento di essa. In ogni caso, il compratore non potrà contestare i termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella Conferma d’ordine in epoca successiva alla consegna della merce.

1.5 Fatto salvo quanto stabilito all’art. 1.4 di cui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Art. 2 – Caratteristiche dei prodotti – Tolleranze

2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti saranno vincolanti solo nella misura in cui siano stati espressamente richiamati dal Contratto. In assenza di accordo espresso su particolari specifiche indicate nell’ordine dal compratore ed accettate espressamente dal venditore varranno le specifiche standard del venditore; specifiche standard che il compratore dichiara di conoscere.

2.2 Il venditore non garantisce in alcun modo le caratteristiche o specifiche di quanto realizzato utilizzando i Prodotti, o degli impianti o macchinari in cui i Prodotti vengono integrati.

2.3 Eventuali differenze saranno ammesse entro i margini di tolleranza usuali nel settore e/o normalmente accettati nei rapporti tra le parti.

Art. 3. – Termini di consegna

3.1 Qualora il venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne il compratore e, ove possibile, indicare la data di consegna prevista. Resta inteso che, qualora il ritardo imputabile al venditore superi i 90 giorni, il compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai soli Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi per iscritto al venditore.

3.2 Non si considera imputabile al venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 10) o ad atti od omissioni del compratore (ad es., mancata o ritardata comunicazione dei dati necessari per l’evasione dell’ordine). Lo stesso accadrà in caso di ritardo dovuto ad atti od omissioni di terzi che, per obbligo di legge o per incarico del compratore, debbano effettuare verifiche, ispezioni, collaudi o simili sui Prodotti, o debbano rilasciare dichiarazioni o certificati relativi ai Prodotti.

3.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al venditore, il compratore potrà richiedere il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo convenuto nel 10 % del prezzo dei soli Prodotti consegnati in ritardo.

3.4 Salvo il caso di dolo del venditore, il pagamento delle somme indicate all’art. 3.3, ritenuto pienamente satisfattivo dalle parti, esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

3.5 Nel caso in cui il compratore, dopo la conclusione del Contratto, revochi l’ordine o rifiuti di prendere in consegna i Prodotti, il venditore ha diritto al risarcimento dei danni che ne derivano. Mentre per prodotti che il venditore può rivendere ad altri clienti non vi sarà riconoscimento di danni a carico del compratore, per gli altri prodotti non rivendibili – come, ad es., i prodotti specifici realizzati su richiesta del compratore -, l’acquirente corrisponderà, in ogni caso, al venditore il prezzo pattuito alla scadenza convenuta. L’eventuale differenza tra il prezzo pattuito e gli effettivi danni subiti dal venditore (quali, ad es., i costi di smaltimento ecc.) verrà trattenuta dal venditore e imputata, per metà, a titolo di penale e, per la restante metà, considerata come anticipazione di pagamento di futuri ordini del compratore. Nel caso in cui il compratore non dovesse effettuare ordini nei successivi 3 mesi, la somma sarà trattenuta dal venditore come ulteriore risarcimento dei danni. Se gli effettivi danni subiti dal venditore dovessero essere superiori al prezzo pattuito, il compratore sarà tenuto a rimborsare la differenza entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dalla diffida al ristoro che il venditore avrà l’onere di inviargli.

Art. 4 – Resa e spedizione

4.1 Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Carriage and Insurance Paid (CPT), con assicurazione “all risks” a carico del venditore.

4.2 Eventuali reclami relativi a difetti o non conformità non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, o PEC, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta e comunque non oltre un anno dalla consegna. Tutti gli altri difetti o non conformità (vizi apparenti) dovranno invece essere contestati immediatamente al vettore al momento del ritiro e notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, o PEC, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.

4.3 Nel caso in cui, in deroga al paragrafo 4.1, il Contratto preveda che la spedizione venga curata dal compratore, il venditore ha diritto di spedire la merce addebitando i costi della spedizione al compratore, se il compratore non provvede ad effettuare la spedizione entro i termini stabiliti o necessari.

4.4 Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di sospendere o, comunque, ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di forniture diverse da quelle oggetto di reclamo o di contestazione.

Art. 5 – Prezzi

5.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono Franco Fabbrica. Salvo espressa pattuizione contraria, l’imballaggio in scatole di cartone si intende compreso nei prezzi; altri tipi di imballaggio vengono fatturati al costo e non possono essere restituiti al venditore. Non sono inoltre inclusi nel prezzo, salvo diverso accordo scritto, l’assicurazione, il trasporto, eventuali dazi doganali, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.

5.2 I prezzi si intendono al netto d’ IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali di qualunque natura, siano essi imposti in Italia piuttosto che nel paese di destinazione della merce. In caso di esenzione IVA, il compratore dovrà allegare all’ordine la necessaria dichiarazione scritta.

Art. 6 – Condizioni di pagamento

6.1 Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, ad avviso di merce pronta, presso l’istituto bancario indicato dal venditore.

In caso di pagamento mediante lettera di credito, questa dovrà essere aperta entro breve termine dalla conclusione del Contratto nella forma più semplice e conforme alle previsioni del Contratto medesimo, dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana indicata dal venditore con pagamento a vista in Italia.

6.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore, senza che sia necessaria la messa in mora del compratore, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel paese del venditore, aumentato di 5 punti percentuali, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L’eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 gg. darà al venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti a cura e spese del compratore. E’ espressamente fatto salvo il risarcimento del danno. Il ritardo nel pagamento di una scadenza o di una rata, anche parziali, farà decadere l’acquirente dal beneficio del termine per tutti i crediti vantati dal venditore, anche relativi ad altre forniture. Nel caso di ritardo nel pagamento come appena descritto il venditore avrà diritto di sospendere immediatamente, senza necessità di comunicazioni di sorta, ogni ulteriore consegna di merce in favore dell’acquirente, anche se riconducibile a contratto o fornitura diversi. All’avvenuto completo adempimento del compratore farà seguito la ripresa nelle consegne. Il ritardo nel pagamento di una scadenza o di una rata, anche parziali, protrattosi per oltre 60 giorni comporterà la facoltà del venditore di avvalersi del diritto alla risoluzione del Contratto che dovrà avvenire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. Tale facoltà di risoluzione dovrà essere comunicata dal venditore all’acquirente tramite lettera raccomandata RR o tramite pec e sarà efficace all’atto del ricevimento della lettera raccomandata RR o della consegna della pec nella casella di destinazione. Il rifiuto al ricevimento della lettera raccomandata RR o il mancato ritiro di essa comporterà il medesimo effetto risolutivo.

6.3 Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito se non previo accordo scritto con il venditore.

6.4 Qualora il venditore abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti ancora da consegnare, anche se relativi a Contratti o forniture diversi, alla presentazione di adeguate garanzie di pagamento. Saranno considerate adeguate garanzie di pagamento le sole fideiussioni bancarie a prima richiesta o garanzie equipollenti.

Art. 7 – Riserva di proprietà

7.1 I Prodotti resteranno di proprietà del venditore sino all’avvenuto integrale pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523 del codice civile. In caso di inapplicabilità della norma di legge richiamata nel Paese dove i Prodotti sono consegnati, sarà onere del compratore fare quanto necessario per costituire nel suddetto Paese una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o, in alternativa, per porre in essere un’analoga forma di garanzia a favore del venditore.

Art. 8 – Garanzia per vizi

8.1 Il venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro un anno dalla consegna dei Prodotti (esclusa, quindi, l’usura naturale), purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all’art. 4.2, provvedendo alla riparazione od alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi o non conformi, secondo le modalità qui di seguito indicate. In caso di scoperta di Prodotti difettosi o non conformi il compratore dovrà provvedere alla loro custodia, interrompendone immediatamente l’utilizzo ed invitando il venditore alla verifica. Qualora venga accertata la sussistenza dei difetti o della non conformità – se del caso attraverso una perizia dei Prodotti da parte di un tecnico indipendente, nominato dalle parti – e la loro imputabilità al venditore, quest’ultimo provvederà, nei tempi più brevi, alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi o non conformi. Il venditore sarà esonerato da qualsivoglia intervento a garanzia a fronte di Prodotti non stoccati in luogo e condizioni idonee o in imballi non originali.

8.2 Le spese relative alla consegna dei prodotti da riparare o da sostituire presso la fabbrica del venditore sono a carico del compratore. La consegna dei prodotti riparati o sostituiti è effettuata Franco Fabbrica.

8.3 Il venditore garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel Contratto o in documenti espressamente richiamati a tal fine dal Contratto stesso.

8.4 Salvo il caso di dolo, il venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, a sua insindacabile scelta, alla riparazione od alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Resta inteso tra le parti che la suddetta garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata direttamente od indirettamente dai Prodotti forniti, inclusi il risarcimento del danno e ogni ulteriore profilo indennitario.

8.5 La predetta garanzia non sarà efficace in caso di manomissioni operate dal compratore o da un terzo e in caso di impieghi anomali dei Prodotti compravenduti o delle apparecchiature ove gli stessi risultano installati. Resta parimenti esclusa la garanzia e la responsabilità del venditore in caso di difetti originati da vizi occulti dei materiali.

Art. 9 – Controlli

9.1 Eventuali impegni del venditore ad effettuare i controlli prescritti dal compratore, nonché a rilasciare certificazioni o ad accettare ispezioni da parte del compratore o di enti da lui designati, vincolano il venditore solo se pattuiti per iscritto col compratore o richiamati espressamente nel Contratto.

Art. 10 – Forza maggiore

10.1 Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà, quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, guasti imprevedibili negli impianti di produzione dei Prodotti. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del Contratto daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull’esecuzione del Contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.

10.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore mediante lettera raccomandata RR o pec.

10.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 120 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto mediante lettera raccomandata RR o pec.

Art. 11 – Interpretazione

11.1 Per l’interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.

Art. 12 – Luogo di esecuzione delle prestazioni

12.1 Il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali viene fissato, per comune accordo delle parti, presso la sede del venditore.

Art. 13 – Foro competente

13.1 Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro del venditore; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’acquirente.